Nel brokeraggio assicurativo dedicato ai dirigenti industria, Praesidium SpA – società del Sistema Federmanager e broker di riferimento del Fondo di Assistenza Sanitaria Assidai – si distingue per un approccio consulenziale che supera la logica della semplice intermediazione e si orienta alla progettazione di veri e propri sistemi di protezione integrati. Il punto di partenza è sempre il CCNL, non solo come riferimento normativo, ma come base strutturale su cui costruire coperture coerenti e realmente efficaci, che spaziano dalla sanità integrativa alla responsabilità civile fino alle polizze D&O. In questo contesto, la polizza D&O assume un ruolo sempre più centrale, configurandosi come uno degli elementi chiave per garantire la tutela e la sostenibilità nel tempo del ruolo dirigenziale. In uno scenario in cui la responsabilità manageriale si estende ben oltre i confini tradizionali, il tema della protezione dei dirigenti diventa sempre più strategico. Negli ultimi anni il profilo di rischio del dirigente si è ampliato in modo significativo. Per approfondirne i limiti applicativi e le prospettive di evoluzione, abbiamo scelto un confronto a doppia voce: da un lato quella manageriale di Valeria Bucci, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Praesidium S.p.A., dall’altro quella giuridica di Stefano Minucci, avvocato esperto nella tutela dei dirigenti del Sistema Federmanager. Due visioni diverse, ma necessariamente complementari quando si parla di rischio, responsabilità e protezione.
Essendo Praesidium specializzata sulla sanità integrativa dei dirigenti industria e sulle coperture previste dal CCNL, abbiamo chiesto a Valeria Bucci: qual è l’approccio che distingue il suo broker rispetto agli altri operatori?
Per Valeria Bucci, il punto è netto: «Il nostro approccio parte da un presupposto molto chiaro: non ci consideriamo intermediari di polizze, ma progettisti di sistemi di protezione dedicati al mondo dei dirigenti industria. In questo contesto non si può parlare di assicurazioni senza partire dal CCNL, che è molto più di un riferimento: rappresenta un vero vincolo per l’azienda. Per questo è fondamentale conoscerlo in profondità e capire quale ruolo debbano svolgere le coperture all’interno di quel perimetro. Sulla sanità integrativa, il nostro lavoro non è mai sostitutivo rispetto al Fondo contrattuale, ma si configura come un’integrazione intelligente: interveniamo per colmare le aree scoperte, migliorare la fruibilità delle prestazioni e ottimizzare il valore reale per il dirigente. Un tema centrale è proprio quello della fruibilità: una buona polizza sulla carta non è sufficiente. Contano la qualità della rete convenzionata, i tempi di accesso, la semplicità di utilizzo e di rimborso. Attraverso il nostro sistema IWS (Industria Welfare Servizi), le pratiche del Fondo primario Fasi e dell’integrativa Assidai vengono gestite come un unico Fondo, un servizio spesso sottovalutato e non incluso nelle coperture di mercato se non con costi aggiuntivi. Per quanto riguarda gli obblighi contrattuali – come le coperture infortuni e vita ex art. 12– il rischio più grande è considerarli meri adempimenti formali: in realtà sono ambiti tecnicamente molto delicati, dove un’impostazione superficiale può generare scoperture rilevanti. Il nostro lavoro parte quindi da una lettura puntuale del contratto e da una verifica della reale coerenza delle coperture, non solo nei massimali, ma anche nelle definizioni, nelle condizioni e nell’ambito di operatività. A questo si affianca una forte personalizzazione e una gestione nel tempo, perché queste coperture devono essere costantemente monitorate e aggiornate. In sintesi, il nostro obiettivo non è collocare una polizza, ma costruire un sistema coerente, sostenibile e realmente utile per chi ne deve beneficiare.»
Chiarito il punto di partenza, analizziamo invece quelli che sono gli errori più frequenti che le aziende commettono nella scelta delle coperture per i dirigenti: Dottoressa, quali sono e come stanno evolvendo i bisogni assicurativi, dalla sanità alla D&O, alla tutela legale?
«Se guardiamo alle coperture obbligatorie previste dal CCNL dirigenti industria, gli errori più frequenti delle aziende non riguardano tanto la scelta della compagnia, quanto la struttura delle coperture. Il principale equivoco è pensare che basti un massimale adeguato: in realtà sono le definizioni e le condizioni a determinare l’efficacia della polizza. Nel caso delle coperture infortuni e morte con invalidità permanente totale, il modo in cui viene definita l’invalidità può cambiare radicalmente l’effettiva operatività della polizza. Sulle modalità di accertamento poi nasce il vero problema, il CCNL prevede che l’indennizzo debba avvenire all’atto del primo riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità o della pensione di inabilità, ma spesso i wording di polizza prevedono l’accertamento diretto della Compagnia, che ha maglie radicalmente più strette rispetto ad un Ente previdenziale. Lo stesso vale per responsabilità civile e D&O, dove criticità come esclusioni, retroattività e condizioni di attivazione possono rendere inefficace una copertura solo apparentemente completa. Nel frattempo, i bisogni assicurativi dei dirigenti stanno evolvendo: accanto a un contesto operativo più dinamico, cresce soprattutto l’esposizione ai rischi legati a Compliance, ESG, Cyber e Governance. In questo scenario, le D&O diventano strumenti centrali di tutela e di governance, ma richiedono grande attenzione a elementi chiave come natura “claims made”, continuità della copertura, soggetti assicurati, massimali ed esclusioni. Il punto fondamentale è che oggi le coperture devono essere costruite sul reale profilo di rischio dell’azienda, non sul costo. È qui che il ruolo del broker diventa strategico: progettare sistemi di protezione adeguati alla complessità attuale, perché nei momenti critici il primo soggetto esposto è spesso il dirigente.»
Per comprendere meglio come si applica nella pratica l’art. 15 del CCNL dirigenti in materia di responsabilità civile verso terzi, passiamo la parola all’Avvocato Stefano Minucci: Avvocato, quali sono i casi in cui il dirigente è realmente tutelato anche per le spese legali, in particolare nei procedimenti penali, e dove invece emergono i principali limiti?
«Cominciamo col dire che, pur essendo consigliabile dotarsi di una copertura assicurativa dedicata, l’art. 15 del CCNL dirigenti industriali offre già una tutela ampia rispetto a molte delle criticità nelle quali un dirigente può incorrere nell’esercizio delle proprie funzioni. La disposizione riguarda la responsabilità civile verso terzi e, soprattutto, il rimborso delle spese legali sostenute dal dirigente per la propria difesa nei procedimenti penali. Esiste però un limite fondamentale: la colpa grave. Il CCNL non può garantire una copertura piena in presenza di condotte gravemente colpose, perché l’art. 1229 c.c. vieta qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave. Non a caso, l’art. 15 esclude espressamente le proprie garanzie nei casi di dolo o colpa grave accertati con sentenza definitiva.
È proprio qui che entrano in gioco le coperture assicurative. Una polizza D&O e una tutela legale adeguata possono estendere la protezione anche a ipotesi di colpa grave, evitando che il dirigente debba affrontare un procedimento con il timore di dover sostenere personalmente costi e conseguenze economiche molto rilevanti. Mi è capitato di assistere dirigenti ai quali alcune aziende hanno sostenuto che il diritto alla tutela sorgesse soltanto dopo l’accertamento definitivo dell’assenza di colpa grave. In sostanza: prima si conclude il processo e poi si valuta se riconoscere la copertura. Si tratta di una lettura non condivisibile dell’art. 15, che contrasta, peraltro, con l’orientamento della giurisprudenza. Sul punto esistono pronunce che valorizzano il principio della tutela immediata del dirigente, compresa una decisione della Corte d’Appello di Roma intervenuta in una causa nella quale ho avuto modo di assistere personalmente un dirigente. Anche sotto questo profilo, però, una copertura assicurativa ben strutturata consente al dirigente di beneficiare di una protezione immediata e più stabile.»
Nella sua esperienza di supporto legale ai dirigenti, quali sono i casi più ricorrenti in cui emerge un’esigenza di tutela nei confronti dell’azienda e quali ambiti risultano oggi più critici?
«La casistica più frequente riguarda la copertura delle spese legali nei procedimenti penali. L’ampliamento delle responsabilità dei dirigenti, soprattutto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha aumentato significativamente il rischio di coinvolgimento in indagini e processi. Le criticità non emergono soltanto quando l’azienda nega la tutela prevista dall’art. 15. Spesso riguardano ritardi nei rimborsi, contestazioni sull’entità degli onorari o tentativi illegittimi di limitare la libertà del dirigente nella scelta del proprio difensore. I casi più delicati sono però quelli in cui al procedimento penale si accompagnano richieste risarcitorie molto elevate da parte dei terzi danneggiati. In assenza di adeguate coperture assicurative, il patrimonio personale del dirigente può essere esposto a rischi enormi. Le situazioni più complesse in assoluto si verificano quando il dirigente affronta un procedimento penale mentre l’azienda è coinvolta in una procedura concorsuale. In questi casi il soggetto che dovrebbe garantire la tutela prevista dal contratto collettivo potrebbe non essere più in grado di farlo. È proprio in scenari come questi che una polizza D&O e una copertura di tutela legale mostrano il loro reale valore come strumenti di protezione patrimoniale.»
