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Popoli in fuga

Cresce l’attenzione mondiale sul fenomeno delle migrazioni climatiche per il quale, ancora oggi, non esiste una convenzione internazionale ad hoc

Chi sono i migranti climatici? Non è semplice rispondere a questa domanda. La difficoltà di definire con chiarezza il fenomeno è dovuta, in parte, al fatto che – al di là di pochi casi concreti, come quelli degli atolli nel Pacifico che stanno lentamente scomparendo a causa dell’innalzamento del livello del mare – non è facile stabilire quando una migrazione è causata direttamente dal clima. I fattori che orientano i flussi migratori sono tanti e complessi, questioni sociali, economiche, politiche e la crisi climatica non è altro che un moltiplicatore di tali minacce.

Come ha spiegato l’Organizzazione mondiale per le migrazioni (Iom), alcuni elementi dell’attuale crisi climatica influenzano direttamente le migrazioni: da un lato, processi climatici come l’innalzamento del livello del mare, la salinizzazione del suolo per uso agricolo, la desertificazione e l’aumento della scarsità d’acqua; e dall’altra fenomeni meteorologici estremi come uragani, cicloni e alluvioni. La decisione di migrare, tuttavia, deriva in buona parte anche da fattori che non dipendono direttamente dal cambiamento del clima, ma che con esso si amplificano: come le scarse risorse economiche, il contesto sociale, le politiche governative, la crescita smisurata della popolazione e la resilienza delle comunità ai disastri naturali.

Fonte: International displacement monitoring center, grafica realizzata da Duegradi

Il Centro di monitoraggio per gli sfollati interni (Idcm) ha calcolato che 23,9 milioni di persone hanno dovuto trasferirsi nel 2019 a causa di disastri connessi al cambiamento climatico. Si ritiene che le aree geografiche più esposte alle migrazioni climatiche siano i paesi in via di sviluppo, nonostante nella stragrande maggioranza dei casi siano tra quelli che contribuiscono meno alle emissioni di gas serra. La stima più utilizzata è quella della Banca mondiale, secondo cui, entro il 2050, in Africa subsahariana, Asia meridionale e America latina, fino a 143 milioni di persone (negli scenari più pessimistici) potrebbero essere costrette a migrare all’interno dei loro paesi.

Maggiori flussi migratori climatici previsti entro il 2050

Fonte: Banca mondiale, grafica realizzata da Duegradi

Ancora più allarmante è la previsione contenuta nel rapporto “Migration and climate change” dell’Iom, che parla di 200 milioni di migranti climatici entro il 2050. Una cifra altissima: in pratica una persona su 45 tra quelle che vivono attualmente sulla terra. Ma tale stima è “incerta”, in quanto richiederebbe delle “estrapolazioni imponenti”, cioè delle previsioni ben al di fuori dei valori conosciuti del fenomeno.

Nel rapporto “Migration and climate change” si contano 200 milioni di migranti climatici entro il 2050: in pratica parliamo di una persona su 45 nel mondo

Molto spesso, inoltre, le stesse persone che migrano non sono nemmeno consapevoli di essere dei migranti climatici. Come afferma la ricercatrice in materia di migrazioni climatiche Beatriz Felipe Pérez: «per queste persone è complicato capire che dietro le motivazioni personali della loro scelta c’è il cambiamento climatico, è molto più chiaro pensare che si sta migrando perché si è alla ricerca di una vita migliore o di un nuovo lavoro».

 

Per il diritto internazionale non esistono

L’incertezza è alimentata dal fatto che, ad oggi, non esiste una convenzione internazionale ad hoc che protegge chi migra a causa degli effetti della crisi climatica. L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sostiene che non può essere usata l‘espressione “rifugiato climatico” poiché non si fonda su nessuna norma del diritto internazionale. Infatti, la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951 e il Protocollo successivo del 1967 restringono questo status a chi è minacciato nel proprio paese da persecuzioni legate all’etnia, alla religione, alle opinioni politiche, alla nazionalità, ma non contemplano questioni ambientali.

Per la legge, quindi, è come se non esistessero. Quando sono state chiamate a risolvere casi concreti, le Corti di giustizia internazionali hanno dovuto far riferimento ad altri meccanismi giuridici flessibili come la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, o la Convenzione internazionale dei diritti civili e politici del 1966.

 

Cosa possono fare le imprese

Tra questi meccanismi flessibili c’è l’accordo di Parigi del 2015. Nel suo preambolo è espresso chiaramente il legame tra crisi climatica e diritti umani fondamentali, tra cui il diritto a migrare e a vivere in un ambiente sano, pulito e sostenibile.

È a questa disposizione che si è ispirato il Parlamento europeo lo scorso 10 marzo quando ha presentato la risoluzione di iniziativa legislativa volta a promuovere la responsabilità delle imprese per la violazione dei diritti umani e ambientali. In concreto, la proposta vuole imporre alle imprese che hanno accesso al mercato europeo di adottare misure idonee a scongiurare le violazioni di diritti umani in tutta la catena di valore della loro attività.

Il Parlamento Ue ha presentato una risoluzione per imporre alle imprese che hanno accesso al mercato europeo di adottare misure idonee a scongiurare le violazioni di diritti umani.

L’idea di un dovere specifico di diligenza (due diligence, in inglese) non è nuova. In alcuni specifici settori merceologici, come il commercio del legno o quello sull’approvvigionamento dei minerali in territori esposti al rischio di terrorismo, esistono già quadri giuridici vincolanti. Tuttavia, nel resto dei settori vi sono strumenti a carattere volontario, con ripercussioni negative sulle imprese più attente che subiscono gli effetti dannosi della concorrenza sleale di chi non si adegua a tali principi.

La responsabilità proposta nella risoluzione del Parlamento riguarderebbe tutte le imprese di medie e grandi dimensioni dell’Unione o di paesi terzi che operano nel mercato interno, ed anche le piccole imprese in settori di attività economica ad alto rischio ed aventi impatto significativo sui diritti umani, ambiente e buona governance.

È chiaro che per essere veramente efficace, la normativa dovrà essere in grado di ricostruire e monitorare l’attività di fornitori, subappaltatori e di tutte le imprese partecipate di ciascuna azienda con dovere specifico di diligenza. Monitoraggio piuttosto complicato, soprattutto per le imprese di piccole dimensioni. Per questo motivo il Parlamento europeo suggerisce alle imprese di avvalersi di nuovi strumenti tecnologici, come la blockchain, che consente di tracciare tutti i dati inerenti la catena di approvvigionamento.

La Commissione europea ha annunciato che presenterà la sua proposta legislativa in materia entro la fine dell’anno. L’introduzione nell’ordinamento europeo di un dovere di due diligence potrebbe essere un passo avanti importante. Soprattutto considerando che le imprese europee sono tra le responsabili dell’attuale crisi climatica, e quindi anche delle sue conseguenze sociali, come i complessi fenomeni di migrazione climatica.

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