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Cogliere i segnali

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, cosa cambia per le aziende? Scopriamolo in questa analisi della normativa più recente

Dopo una serie di rinvii, il 15 luglio è entrato in vigore il Codice della crisi e dell’insolvenza. Rispetto alla formulazione originaria del 2019, il Codice è stato modificato in maniera non trascurabile, un po’per adeguarlo a quanto imposto dalla Direttiva Ue 2019/1023, un po’per tener conto degli effetti prodotti dalla pandemia Covid sul tessuto economico. In particolare, è stato significativamente ridimensionato il sistema degli indicatori di allerta che avrebbero dovuto imporre l’attivazione delle procedure di allerta e di composizione assistita (procedure ora sostituite dall’istituto della composizione negoziata della crisi, introdotto dal decreto legge 24 agosto 2021, n. 118). Al posto degli indicatori sono individuati dei “segnali di allarme” che le procedure di governance devono essere in grado di intercettare per poter considerare adeguati gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell’impresa a cui fa riferimento l’articolo 2086 del codice civile, tra cui:

  •  l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  •  l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • la presenza di esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di 60 giorni che rappresentino almeno il 5% delle esposizioni;
  • l’esistenza di ritardi nei pagamenti che determinano l’attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati.

Ancorché non espressamente previsto da norme specifiche, e senza entrare nel merito della loro effettiva capacità di individuare i prodromi di una crisi, questi segnali di allarme possono essere considerati anche per dare corso agli obblighi di disclosure previsti dagli ordinamenti contabili Ifrs e Oic. La compiuta rappresentazione dei rischi di carattere finanziario che potrebbero compromettere il going concern dell’impresa, infatti, può difficilmente prescindere dal comunicare al lettore del bilancio il verificarsi di fenomeni che la legislazione qualifica come situazioni di potenziale pericolo. A questi indicatori se ne possono affiancare altri, anche di carattere non finanziario che, data la loro valenza nel segnalare la capacità di fronteggiare il fabbisogno finanziario nel breve termine, potrebbero essere utilmente impiegati sia nell’ambito delle procedure da adottare nel quadro degli obblighi di monitoraggio disposti dall’articolo 2086, sia nella rappresentazione della situazione finanziaria fornita dalla nota integrativa o dalla relazione sulla gestione. È il caso, ad esempio, di alcuni Key performance indicator relativi ai rapporti con gli istituti di credito indicati nel documento dell’Oibr “Informazioni non finanziarie per gli adeguati assetti e per la previsione delle crisi nelle Pmi”, tra i quali spiccano:

  •  l’indicazione del numero di banche finanziatrici;
  • l’indicazione degli affidamenti in essere e del loro grado di concentrazione;
  • l’indicazione della percentuale di utilizzo delle linee di credito attivate e l’importo in valore
    assoluto dei fidi non utilizzati.
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