Orientamento deciso

Stop della Cassazione ai riscatti di laurea dichiarati decaduti dall’Inps. Un commento qualificato in merito alla sentenza della Suprema Corte

Gli anni trascorsi per il conseguimento del titolo di laurea sono preziosi. Per la formazione umana, sociale e professionale delle persone che decidono di investire nella costruzione del proprio futuro. Ma sono preziosi anche sotto il profilo contributivo, perché il riscatto della laurea è un’opportunità di cui si può beneficiare, da valutare sempre con la massima attenzione.

E conforti positivi arrivano anche dai massimi livelli della giurisprudenza: la Cassazione, con sentenza n. 13630 del 2020, ha infatti ribaltato il precedente orientamento che disponeva l’applicazione ai riscatti di laurea del termine di decadenza decennale previsto per i trattamenti pensionistici.

La Suprema Corte dal 2008 al 2020, infatti, aveva sancito che anche alle domande di riscatto di laurea si applicasse l’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, che stabilisce in dieci anni dalla data della domanda il termine di decadenza per le controversie in materia di trattamenti pensionistici.

Questo orientamento era stato recepito dall’Inps nel 2015 e proprio in forza dello stesso l’Istituto aveva dato indicazione alle sue strutture presenti sul territorio di applicare il termine di decadenza decennale alle domande di riscatto di laurea per le quali non fossero stati presentati atti interruttivi della prescrizione.

A seguito di tale indicazione, numerose domande di riscatto presentate da dirigenti sono state definite negativamente dall’Istituto, opponendo il termine di decadenza decennale.

Con la sentenza del 2020, citata in premessa, la Cassazione ha cambiato orientamento affermando che il riscatto di laurea non può considerarsi istituto attinente alla materia pensionistica, in quanto finalizzato ad assicurare la copertura assicurativa per periodi in cui l’interessato, essendosi dedicato allo studio, non ha potuto ottenere il versamento dei contributi assicurativi.

In base a tale ultimo orientamento, dunque, il riscatto non attiene al rapporto previdenziale in senso stretto ma ad un rapporto preliminare che concerne la formazione della posizione assicurativa.

Di conseguenza, alle domande di riscatto di laurea non può applicarsi la normativa relativa ai trattamenti pensionistici di cui al citato articolo 47.

Il principio affermato dalla Cassazione è stato ripreso da recenti sentenze della Corte di Appello del Tribunale di Roma e alcune di esse hanno già trovato applicazione da parte dell’Inps.

Nel merito, le sentenze della Corte di Appello hanno altresì stabilito che il diritto al riscatto della laurea è imprescrittibile; la data della domanda di riscatto ha infatti la funzione di determinare gli oneri a carico del lavoratore e non è rilevante ai fini della prescrizione.

Il principio affermato dalla Cassazione è stato ripreso da recenti sentenze della Corte di Appello del Tribunale di Roma e alcune di esse hanno già trovato applicazione da parte dell’Inps

Le Associazioni territoriali nonché la struttura nazionale di Federmanager sono pertanto a disposizione delle persone interessate ad approfondire ogni particolare fattispecie relativa alle modalità di reiezione delle domande di riscatto laurea da parte dell’Inps; ogni analisi dovrà essere infatti declinata in base alla particolare situazione del dirigente, a prescindere dallo status di lavoratore attivo ovvero pensionato.

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