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Speciale elezioni /1 – Le regole del gioco

Approvata definitivamente dal Senato lo scorso 25 ottobre, la nuova legge elettorale (cd. Rosatellum-bis) disegna un sistema elettorale di natura mista: un terzo circa dei seggi è assegnato con un collegio uninominale, i restanti due terzi in maniera proporzionale con listini corti senza preferenze. Ad essi si aggiunge una piccola compagine di parlamentari eletti dai cittadini italiani residenti all’estero con regole specifiche.

Sia alla Camera sia al Senato i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizioni. Queste ultime sono costituite al momento della presentazione delle candidature e impongono la presentazione di un candidato unico per i collegi uninominali.

Ciascuna lista è chiamata a raccogliere in ciascun collegio plurinominale almeno 750 firme di elettori residenti sul territorio dello stesso.

Per la porzione maggioritaria, il numero dei collegi corrisponde a quello dei seggi che si intendono assegnare con tale metodo, ovvero 232 per la Camera e 116 per il Senato. L’assegnazione è garantita al candidato che ottiene il maggior numero di voti. Diversamente, per la parte proporzionale, il sistema  assegna, rispettivamente, 386 seggi alla Camera e 193 seggi al Senato in collegi plurinominali – con un numero di candidati da 1 a 4.

L’accesso al riparto dei seggi assegnati con metodo proporzionale è consentito solo per le liste e per le coalizioni di liste che, a livello nazionale, avranno superato rispettivamente il 3% e il 10% dei voti espressi. Si garantisce comunque l’assegnazione dei seggi anche per le liste coalizzate che, pur superando il tetto del 3%, rischierebbero di essere escluse per il mancato raggiungimento della soglia di coalizione.

Per le autonomie e minoranze linguistiche, è stata prevista per entrambe le Camere una quota di garanzia di 6 seggi per il Trentino Alto Adige e di 1 seggio per la Valle D’Aosta. Specifiche disposizioni garantiscono poi le minoranze linguistiche: la soglia prevista d’accesso al riparto dei seggi è in tal caso pari al 20% a livello regionale o aver eletto almeno 2 candidati nei collegi uninominali.

L’assegnazione dei seggi alla Camera avviene a livello nazionale: si sommano tutti i voti validi espressi sul territorio nazionale; il numero così ottenuto viene diviso per il numero di seggi da assegnare a livello proporzionale, ottenendo così la cifra elettorale nazionale; a questo punto, usando il metodo dei più alti resti, si procede all’assegnazione a ogni lista del numero di seggi spettanti. Per il Senato il meccanismo è identico, ma con una importante differenza: la soglia da superare è nazionale, ma il successivo riparto è calcolato su base regionale.

I poteri del governo e del parlamento a Camere sciolte 

Con lo scioglimento delle Camere il governo continua a occuparsi dei cosiddetti “affari correnti”. Oltre alla possibilità di adottare decreti legge per ragioni d’urgenza, l’esecutivo può approvare decreti legislativi, adottare regolamenti ministeriali o attuativi di norme già in vigore, esprimersi sulla costituzionalità delle leggi regionali. Nei fatti il perimetro dei poteri del governo d’ora in avanti sarà anche funzione dello status politico di Gentiloni.

Le Camere disciolte restano convocate – con poteri limitati – fino alla prima riunione della prossima legislatura, il 23 marzo. Fino ad allora le Camere preservano il compito di convertire in legge i decreti d’urgenza, approvare i trattati internazionali e, per prassi, concludere l’iter d’espressione dei pareri sui decreti legislativi in corso d’esame prima dello scioglimento.

Possono anche continuare a presentare interrogazioni. Il governo non ha più iniziativa politica ma solo possibilità di gestione amministrativa nell’ambito delle leggi vigenti.

L’eccezione, prevista in Costituzione, è quella dei decreti-legge. Questi sono mossi dal motore della straordinarietà del caso, dalla sua necessità, dalla sua urgenza, requisiti – uniti agli altri previsti da una legge di ordinamento: la n. 400 del 1988 – che concorrono a rompere la regola dell’attesa elettorale. E dunque il governo può adottarli e le Camere, anche se “sciolte”, possono riunirsi per approvarli, modificarli, respingerli.

Vi sono anche funzioni di controllo politico e di garanzia costituzionale, che non possono venire meno senza squilibrare l’ordinamento dei poteri statali. Le Camere possono anche continuare l’opera di garanzia della Costituzione nei confronti dei poteri “pericolosi”: il sistema radiotelevisivo, i servizi segreti, il presidente della Repubblica.