Con la Legge di Bilancio 2025 sono state introdotte modifiche permanenti e proroghe in tema di welfare aziendale. In particolare, è stata confermata per il triennio 2025-2027 la disciplina agevolata dei fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti, includendo beni, servizi e somme erogate o rimborsate per utenze domestiche, affitto o interessi sul mutuo dell’abitazione principale. Il limite di esenzione fiscale e contributiva resta fissato a 1.000 euro per i lavoratori senza figli a carico e a 2 mila euro per chi ha figli fiscalmente a carico, in luogo del tetto ordinario di 258,23 euro previsto dal TUIR.
Tra i benefit rientrano l’uso promiscuo dell’auto aziendale e le assicurazioni sulla vita o sugli infortuni extraprofessionali. Superata la soglia, l’intero importo diviene imponibile. Per beneficiare della maggiorazione a 2.000 euro, i figli devono avere un reddito non superiore a 2.840,51 euro (4.000 se under 24). Tuttavia, la nuova formulazione dell’art. 12 TUIR, in vigore dal 2025, ha ridefinito il concetto di “figli a carico”: la detrazione spetta solo dai 21 ai 30 anni, salvo disabilità. Oltre i 30 anni i figli non disabili non danno più diritto alla detrazione, ma la circolare 4/E del 2025 ha chiarito che ai fini del welfare restano comunque considerati “a carico” se rispettano i limiti reddituali.
La legge ha inoltre ristretto le detrazioni per altri familiari: dal 2025 non sono più ammessi fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore o coniugi separati, ma solo gli ascendenti conviventi (come i genitori). Ciò limita anche l’ambito dei servizi di utilità sociale (art. 51, c. 2, lett. f, Tuir) – come palestre, viaggi o servizi educativi – ai soli dipendenti, ai coniugi non separati, ai figli e agli ascendenti conviventi.
Una modifica importante riguarda l’esclusione dal reddito dei premi versati per coperture assicurative contro la non autosufficienza (Long term Care o Dread disease), ora estesa non solo al lavoratore ma anche a coniuge, figli e ascendenti conviventi fiscalmente a carico. L’esenzione si applica sia ai contributi versati a casse sanitarie sia a polizze private, purché limitate alle suddette coperture.
Sul fronte delle casse sanitarie integrative, per conservare la deducibilità fiscale (entro 3.615,20 euro annui), la legge impone il rispetto dei principi di mutualità e solidarietà: le prestazioni devono superare il valore dei contributi versati, evitando i cosiddetti fondi “lavatrice”, che rimborsavano solo le somme effettivamente pagate dal singolo iscritto.
Infine, la manovra ha introdotto il Bonus relocation, un incentivo temporaneo per i neoassunti a tempo indeterminato nel 2025. Sono esclusi dal reddito, ai soli fini Irpef, fino a 5.000 euro annui per due anni, destinati a coprire affitti e spese di manutenzione della casa nel comune di lavoro. Il beneficio spetta solo se il dipendente trasferisce la residenza in un comune distante almeno 100 km da quello precedente e se nel 2024 ha percepito redditi da lavoro inferiori a 35 mila euro.
In sintesi, la Legge di Bilancio 2025 ha consolidato e ampliato il quadro del welfare aziendale, rafforzando la centralità dei fringe benefit come strumenti di sostegno al reddito, ma ridefinendo in modo più selettivo i familiari che possono beneficiarne e le condizioni per l’esenzione fiscale.
